Riportiamo un interessante articolo di Punto Sicuro che spiega alcuni errori presenti.

Adalberto Biasiotti

L’autorità Garante ha pensato bene, tempo addietro, di mettere a disposizione di tutti i titolari del trattamento di impianti di videosorveglianza una informativa, da offrire agli interessati prima che essi entrino nel campo ripreso dalle telecamere .Ricordo ancora una volta che questa informativa ha il pregio di premiare l’immediatezza sulla completezza; ad essa deve sempre seguire una altra informativa, che deve premiare la completezza sulla immediatezza.

Quest’ultimo informativa deve essere apposta, ad esempio, in prossimità del punto di accoglienza di visitatori, delle casse dei supermercati e simili.

Solo così facendo è possibile rispettare puntualmente l’obbligo di informativa agli interessati, prima che essi vengano ripresi.

Ma non basta. Anche l’informativa semplificata deve, come minimo, contenere due informazioni: le ragioni per la quale l’impianto di video sorveglianza viene utilizzato, il soggetto cui rivolgersi per ottenere eventuali informazioni.

Orbene, l’esperienza mostra che purtroppo molto spesso questi due elementari obblighi non vengono soddisfatti, incappando così nell’illecito di omessa od incompleta informazione offerta agli interessati. Ricordo che, con la precedente edizione del decreto legislativo 196/2013, la sanzione era di 6000 €.

Ancora non abbiamo a disposizione sanzioni applicate secondo i nuovi criteri, previsti dal regolamento generale 679/2016.

A complemento di questo appunto, offro ai lettori un cartello, che ho potuto fotografare durante i miei spostamenti in Italia.

Il cartello presenta una evidente omissione, in quanto non viene indicato il soggetto cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

Una seconda preoccupante caratteristica riguarda il fatto che il cartello è stato utilizzato dall’azienda, che ha installato l’impianto di videosorveglianza, come messaggio pubblicitario sulle proprie attività.

Il cartello infatti riporta il numero di telefono e gli estremi dell’installatore.

Non sono sufficientemente esperto di regole afferenti alla tassazione dei messaggi pubblicitari, ma ho il vago sospetto che questa indicazione pubblicitaria dovrebbe essere soggetta a specifica tassazione, da parte delle autorità comunali.

Per contro, nulla vi sarebbe stato da obiettare se il numero di telefono e gli estremi dell’installatore fossero stati sostituiti dai numeri di telefono e dagli estremi del titolare del trattamento delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza.

Nel corso degli anni ho accumulato una ricca collezione di queste immagini, scattate in varie parti del mondo, e posso assicurare il lettore che l’esame di questa galleria di immagini è talvolta edificante e talvolta preoccupante!

Raccomando pertanto a tutti i lettori, che si trovino nelle circostanze illustrate, di esaminare attentamente il cartello di informativa sintetica, per essere certi che esso riporti, come minimo, le due informazioni sopra illustrate.

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari, io preferirei eliminarli, ma il titolare potrà assumersi le appropriate responsabilità.

Infine, si faccia attenzione che alcuni cartelli, che vengono acquistati presso i grandi magazzini di attrezzature meccaniche e simili, hanno uno spazio a disposizione per scrivere i due messaggi menzionati.

Ci si ricordi di scrivere i messaggi con un pennarello di buona qualità, la cui traccia non venga cancellata dalla pioggia ed altri agenti atmosferici.

Adalberto Biasiotti